(Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001)
Legge
di conversione
Art.
1.
1.
Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti
per l’efficacia e l’efficienza
dell’Amministrazione della giustizia, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di
custodia cautelare è stato prorogato a norma
dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000,
n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente
non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla
disposizione di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di
procedura penale. 3. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
****Testo
del decreto-legge
coordinato con la legge di conversioneCapo I
Nuove disposizioni sulla separazione dei processi e in materia di
custodia cautelare Art.
1.
1.
All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la
lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti
dal-l'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad
essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la
mancanza di altri titoli di detenzione". 2. (Soppresso). 3.
(Soppresso).4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito
il seguente:
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1.
Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede
di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate
nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice". 5. Dopo
l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza) - 1. Nella formazione
dei ruoli di udienza è assicurata priorità
assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di
urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia
cautelare."
Art.
2.
1.
All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale,
dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati
fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase
precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui
alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo
caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti".
1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice
di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di
condanna" sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis)". 2. All'articolo 304, comma 6, primo
periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "commi 1, 2 e
3" sono aggiunte le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore
termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero
3-bis)". 3. (Soppresso). 4. (Soppresso). 5. All'articolo 307 del codice
di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente
"1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini
il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i
presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la
custodia cautelare.". 6. All'articolo 307 del codice di procedura
penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo
407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari
indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.". 7. Nel
primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le
seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole:
"si è dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per
darsi".
Art.
3.
1.
Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis". 2. Nell'articolo
407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, è aggiunto il
seguente:
"7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter,
comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;".
Art.
4.
1.
All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri
reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza,
la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso
condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia
cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli,
sarebbe rimesso in libertà".
1-bis. All'articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste
dall'articolo 533, comma 3-bis". 2. Nell'articolo 544 del codice di
procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il
giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei
procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della
condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il
termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione
della sentenza cui non si è accordata precedenza.". 2-bis.
All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare,
su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione
della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del
codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni,
esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per
i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni
caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura".
Art.
5.
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Capo
II
Norme per la celebrazione dei processi per reati di particolare
gravità Art.
6.
1.
Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
è aggiunto il seguente:
"Art. 145-bis (Aule di udienza protette). - 1. Nei procedimenti per
taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice,
quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare
aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria
territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su
proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il
dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia
disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia
fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova
il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, individuata
nel distretto di corte d'appello più vicino. 2. Il
provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima
della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a
norma dell'articolo 133.".
Capo
III
Interpretazione autentica dell'articolo 442 comma 2, del codice di
procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei
processi per i reati puniti con l'ergastolo.
Art.
7.
1.
Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura
penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita
all'ergastolo senza isolamento diurno. 2. All'articolo 442, comma 2,
del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei
casi di concorso di reati e di reato continuato, è
sostituita quella dell'ergastolo.".
Art.
7-bis
1.
All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma 4,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le
disposizioni dell'articolo 303, comma 2".
Art.
8.
1.
Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o
è stata
applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è
stata
formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di
cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144,
l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta
giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito
ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata
fatta la
richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono
utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di
procedura penale. 2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico
ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo
7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1
nel termine
di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico
ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le
disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. 3.
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del
comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.
Capo
IV
Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
preliminari riguardanti i delitti di stragecommessi anteriormente
all'entratta in vigore del codice di procedura penale Articolo
9.
1.
Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli
285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine
di durata massima delle indagini preliminari è di cinque
anni ove ricorra l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 407 del codice di procedura penale.
Capo
V
Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale e
dell'ordinamento penitenziario Art.
10.
1.
All'articolo 656 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati" fino a:
"presentare" sono sostituite dalle seguenti: "notificati al condannato
e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al
difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che
entro trenta giorni può essere presentata";
b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "presentata l'istanza"
sono aggiunte le seguenti: "nonché la certificazione da
allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309,";
c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata" sono
inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5
ovvero allo scopo nominato";
d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Se
l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o
necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza
fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la
facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche
d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o
all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5";
e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma
8-bis,";
f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Quando è provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al
comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il
difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali
può disporre la rinnovazione della notifica";
g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza
formalità, all'eventuale applicazione della misura
alternativa della detenzione domiciliare" sono sostituite dalle
seguenti: "alla eventuale applicazione di una delle misure alternative
di cui al comma 5".
2.
Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole:
"è
allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di
inammissibilità,". 3.
Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dopo le parole: "deve essere allegata" sono inserite le seguenti: ", a
pena di inammissibilità,".
Art.
11.
1.
Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1,
ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma del codice penale"
sono inserite le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli
articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice
penale".
Capo
VI
Proroga e modifica delle disposizioni in materia di applicazione
dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e di
videoconferenze. Art.
12.
1.
Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole:
"31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
Art.
13.
1.
Nel comma 1
dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei casi previsti
dall'articolo 146-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis".
Art.
14.
1.
Dopo l'articolo 134
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, è inserito il seguente:
"Art. 134-bis (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato). - 1.
Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la
partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il
giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.".
Art.
15.
1.
L'articolo 146-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, è cosi' modificato:
a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo
41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.".
Capo
VII
Norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di
controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti
domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare.Art.
16.
1.
Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
è inserito il seguente:
"1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in
carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura
e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto,
delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte
all'imputato.".
2.
Dopo l'articolo 275 del
codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo). - 1. Nel
disporre la
misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia
cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o
altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la
disponibilità da
parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice
prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti
anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al
comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con
dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione
è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293,
comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di
cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di
installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.".
3.
Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale
è aggiunto è il seguente:
"1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti
il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la
sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.". 4. Dopo il
comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è
aggiunto il seguente:
"5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha
posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del
codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si
procede.".
Art.
17.
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, è inserito il seguente:
"4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di
sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da
parte delle autorità' preposte al controllo, può
prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle
prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del
codice di procedura penale.".
Art.
18.
1.
Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine
di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il
funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici
adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente
alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con
la reclusione da uno a tre anni.
Art.
19.
1.
Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il
Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di
installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei
mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al
controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti
domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-bis del codice di
procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo
47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Capo
VIII
Norme sull'ordinamento giudiziario e sul personale amministrativoArt.
20.
1.
Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è
aggiunto il seguente comma:
"2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al
coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non
risulti effettivamente assegnato altro giudice.".
Art.
21.
1.
Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace
del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della
giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di
nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al
decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.2.
Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina
contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre
1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n.
374, e successive modificazioni.
Art.
22.
1.
Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: "I giudici
onorari di
tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico
rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al
secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza
dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già
decorso. In
caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga
cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro. 2.
Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: "La nomina
dei giudici
onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto
ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata
triennale con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo alla
nomina.". 2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo
comma, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di
tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi
nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso.
Art.
23.
1.
Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110,
comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la
medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di
applicazione. 2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi
dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della
legge 4 maggio 1998, n. 133. 3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da
parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione
può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di
cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di
un anno.".
Art.
24.
1.
La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia,
nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime è
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto
alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti
preesistenti. 1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla
copertura della metà dei posti vacanti nella carriera
dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi
precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando
il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 20, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488. 1-ter. Nelle procedure di assunzione del
personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
1999, fino al completamento degli organici di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2000 , l'amministrazione
penitenziaria è autorizzata a servirsi delle graduatorie
degli idonei dei concorsi pubblici espletati anche da altre pubbliche
amministrazioni, previa autorizzazione delle stesse amministrazioni e
con il consenso degli idonei direttamente interessati.
Art.
24-bis.
1.
All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace
è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per
ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per
l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di
L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o
cancellato dal ruolo.
3. E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000
per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per
l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento
dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le
cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze
complessivamente tenute oltre le 110 l'anno". 2. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella
misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti
delle risorse già rese disponibili dall'articolo 27 della
legge 24 novembre 1999, n. 468.
Art.
24-ter.
1.
All'articolo 4 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di L. 150.000
per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono
essere corrisposte più di due indennita' al giorno.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 150.000 per
ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a
norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni. L'indennita' è corrisposta per
intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per
alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere
corrisposte più di due indennita' al giorno".
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si
provvede nei limiti delle risorse gia' rese disponibili dall'articolo
27 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
Capo
IX
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigoreArt.
25.
1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in
lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno
2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
all'uopo utilizzando: quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e
lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e
lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia; quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire
38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
26.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.