"Disposizioni
in materia di difesa d’ufficio"
(Testo
approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 21 febbraio
2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art.1
1.Il
comma 2 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
«2. I consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello,
mediante un’apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività
della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che
a ric
hiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono
indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri
per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche,
della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità».
2. Dall’attuazione della disposizione di cui
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 2.
1. Il comma
3 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore
e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno
avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio
di cui al comma 2».
Art. 3.
1. Il comma
4 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di
ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è
comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto
un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la
polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro
nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza,
la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa
adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza.
Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore
iscritto nell’elenco di cui al comma 2».
Art. 4.
1. Il comma
1 dell’articolo 102 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
«1. Il
difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto».
Art. 5.
1. L’articolo
108 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 108 – (Termine per la difesa) – 1. Nei casi di rinuncia, di revoca,
di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato
o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine
congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli
atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato
o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono
determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato.
In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro
ore. Il giudice provvede con ordinanza».
Art. 6.
1. Al comma
1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione
del codice di procedura penale», le parole: «idonei e» sono soppresse.
Art. 7.
1. Dopo il
comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale è inserito il seguente:
«1-bis.
Per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 97 del codice, è necessario
il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine
forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla
camera penale territoriale ovvero dall’unione delle camere penali. I
difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell’elenco, a prescindere
dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato
la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione
di idonea documentazione».
Art. 8.
1. Il comma
2 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«2. È istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto
di corte d’appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che,
mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori
d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne
materie che riguardano competenze specifiche».
2. Dall’attuazione della disposizione di cui
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 9.
1. Il comma
3 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: «3. L’ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori
d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte
d’appello».
Art. 10.
1. Il comma
4 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: «4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che l’indicazione
dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli
iscritti nell’elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore,
per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia
distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere
l’effettività della difesa;
c) l’istituzione
di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti,
che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi,
la reperibilità di un numero di difensori d’ufficio corrispondente alle
esigenze».
Art. 11.
1. Il comma
5 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«5. L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria,
individuano il difensore richiedendone il nominativo all’ufficio di
cui al comma 2».
Art. 12.
1. Il comma
6 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«6. Il presidente del consiglio dell’ordine forense o un componente da lui
delegato vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e la designazione
del difensore d’ufficio».
Art. 13.
1. Il comma
7 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l’obbligo della reperibilità».
Art. 14.
1. I commi
8 e 9 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale sono abrogati.
Art. 15.
1. Al comma
1 dell’articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma
3».
Art. 16.
1. Al comma
3 dell’articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura
penale, dopo la parola: «incarico» sono inserite le seguenti: «e non
ha nominato un sostituto», la parola: «avvertire» è sostituita dalla
seguente: «avvisare» e le parole: «a sostituirlo» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sostituzione».
Art. 17.
1. L’articolo
32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente: «Art. 32.
- (Recupero dei crediti professionali) – 1. Le procedure intraprese
per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio
nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti
sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo
le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando
dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero
dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme
di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d’ufficio
versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello
Stato».
Art. 18.
1. Dopo l’articolo
32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
«Art. 32-bis – (Retribuzione del difensore d’ufficio di persona irreperibile) – 1. Il difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato
e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative
al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione
delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile».
Art.
19.
1. Dopo l’articolo
369 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 369-bis – (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di
difesa) –
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha
diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per
rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli
375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli
atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione
della nomina del difensore d’ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo
penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla
legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito
telefonico;
c) l’indicazione
della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento
che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
d) l’indicazione
dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano
le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione
forzata;
e) l’indicazione
delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
Art.
20.
1. Il comma
3 dell’articolo 460 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente: «3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata
con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore
di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria».