"Disposizioni
in materia di difesa d’ufficio"
(Testo
approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 21 febbraio
2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art.1
1.Il comma 2 dell’articolo 97
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2.
I consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte
d’appello, mediante un’apposito ufficio
centralizzato, al fine di garantire l’effettività
della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei
difensori che a ric
hiesta
dell’autorità giudiziaria o della polizia
giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli
dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori
sulla base delle competenze specifiche, della prossimità
alla sede del procedimento e della reperibilità».
2. Dall’attuazione
della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art.
2.
1. Il comma 3 dell’articolo 97
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3.
Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale è prevista
l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle
indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso
dell’atto al difensore il cui nominativo è
comunicato dall’ufficio di cui al comma 2».
Art.
3.
1. Il comma 4 dell’articolo 97
del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4.
Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di
fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è
stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa,
il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente
reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo
all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la
designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa
adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni
dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere
nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di
cui al comma 2».
Art.
4.
1.
Il comma 1 dell’articolo 102 del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente:
«1.
Il difensore di
fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un
sostituto».
Art.
5.
1.
L’articolo 108 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: «Art.
108 – (Termine per
la difesa) – 1. Nei
casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso
di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello
designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un
termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione
degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1
può essere inferiore se vi è consenso
dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche
esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione
dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il
termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro
ore. Il giudice provvede con ordinanza».
Art.
6.
1.
Al comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito
denominate «norme di attuazione del codice di procedura
penale», le parole: «idonei e» sono
soppresse.
Art.
7.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione
del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis.
Per l’iscrizione nell’elenco di cui
all’articolo 97 del codice, è necessario il
conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata
dall’ordine forense di appartenenza al termine della
frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli
ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale
ovvero dall’unione delle camere penali. I difensori possono,
tuttavia, essere iscritti nell’elenco, a prescindere dal
requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato
la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la
produzione di idonea documentazione».
Art.
8.
1. Il comma 2 dell’articolo 29
delle norme di attuazione del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
«2.
È istituito presso l’ordine forense di ciascun
capoluogo del distretto di corte d’appello un apposito
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche
dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio a
richiesta dell’autorità giudiziaria o della
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il
procedimento concerne materie che riguardano competenze
specifiche».
2. Dall’attuazione
della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art.
9.
1.
Il comma 3 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «3.
L’ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli
elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense
esistente nel distretto di corte d’appello».
Art.
10.
1.
Il comma 4 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «4.
Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a)
che l’indicazione dei nominativi rispetti un criterio di
rotazione automatico tra gli iscritti nell’elenco di cui al
comma 1;
b)
che sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine, ad un
unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad
autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e,
comunque, dislocate in modo da non permettere
l’effettività della difesa;
c)
l’istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e
gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di
rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un
numero di difensori d’ufficio corrispondente alle
esigenze».
Art.
11.
1.
Il comma 5 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«5.
L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la
polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il
nominativo all’ufficio di cui al comma 2».
Art.
12.
1.
Il comma 6 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«6.
Il presidente del consiglio dell’ordine forense o un
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per
l’individuazione e la designazione del difensore
d’ufficio».
Art.
13.
1.
Il comma 7 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«7.
I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c),
hanno l’obbligo della reperibilità».
Art.
14.
1. I commi 8 e 9 dell’articolo
29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale sono
abrogati.
Art.
15.
1.
Al comma 1 dell’articolo 30 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale, le parole: «commi 2 e
3» sono sostituite dalle seguenti: «comma
3».
Art.
16.
1.
Al comma 3 dell’articolo 30 delle norme di attuazione del
codice di procedura penale, dopo la parola:
«incarico» sono inserite le seguenti: «e
non ha nominato un sostituto», la parola:
«avvertire» è sostituita dalla seguente:
«avvisare» e le parole: «a
sostituirlo» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sostituzione».
Art.
17.
1.
L’articolo 32 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente: «Art.
32. - (Recupero dei crediti
professionali) – 1. Le
procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati
dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli
imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e
spese.
2.
Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso
nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30
luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3.
Lo Stato, con le
forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha
diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona
assistita dal difensore d’ufficio versi nelle condizioni per
essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato».
Art.
18.
1. Dopo l’articolo 32 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
«Art.
32-bis –
(Retribuzione del difensore d’ufficio di persona
irreperibile) – 1. Il
difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini,
dell’imputato e del condannato irreperibile è
retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato
nelle forme di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30
luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a
carico di chi si è reso successivamente
reperibile».
Art.
19.
1. Dopo l’articolo 369 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:
«Art. 369-bis
– (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul
diritto di difesa) –
1. Al compimento del primo atto
a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima
dell’invito a presentarsi per rendere
l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli
articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di
nullità degli atti successivi, notifica alla persona
sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore
d’ufficio.
2. La comunicazione di cui al
comma 1 deve contenere:
a)
l’informazione della obbligatorietà della difesa
tecnica nel processo penale, con l’indicazione della
facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona
sottoposta alle indagini;
b)
il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e
recapito telefonico;
c)
l’indicazione della facoltà di nominare un
difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza,
l’indagato sarà assistito da quello nominato
d’ufficio;
d)
l’indicazione dell’obbligo di retribuire il
difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per
accedere al beneficio di cui alla lettera e)
e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si
procederà ad esecuzione forzata;
e)
l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato».
Art. 20.
1. Il comma 3 dell’articolo 460 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente: «3.
Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed
è notificata con il precetto al condannato, al difensore
d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed
alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria».