L'art. 327 bis del c.p.p. disponendo che "il difensore ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito", indica la finalità generale cui è indirizzata l'attività di investigazione difensiva, ma non da alcuna disposizione sul modo in cui gli elementi di prova devono essere raccolti e utilizzati, in quanto per questi aspetti rinvia a quanto stabilito dagli art. 391 bis e seguenti del c.p.p. Non può pertanto desumersi da questa norma che il difensore sia autorizzato a ritagliare, da quanto la persona informata riferisce, le sole circostanze che ritenga utili al proprio assistito, e a omettere e tralasciare le altre di segno contrario (nella quale ipotesi potrebbe configurarsi il delitto di falso ideologico).

Tribunale Torino, 26 febbraio 2003