Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pisa, Ordinanza 8 febbraio

2001 TRIBUNALE DI PISA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI RIGETTO DI ISTANZA DI ACQUISIZIONE PROBATORIA

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dr. Luca Salutini, vista la richiesta avanzata dalla difesa di X e Y di acquisizione ai sensi degli artt. 430, 391 septies e 554 C.p.p. della seguente documentazione detenuta dall'Ente Poste SpA di Pisa:

1) deposizioni rese durante un'inchiesta ispettiva da ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...;

2) cartellini orari relativi alla giornata del xx.xx.2000 dei dipendenti ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...;

3) conti di cassa mod XXXI del giorno xx.xx.2000 relativi al turno pomeridiano di X;

4) conti di cassa nod XXXI relativi al giorno xx.xx.2000 (sia quelli redatti provvisoriamente alle ore 8.30 che quelli definitivi delle ore 12) dei dipendenti ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...;

5) memoriale delle sovvenzioni/versamenti del cassiere ... del xx.xx.2000;

6) individuazione degli spazi di posteggio assegnati a tre furgoni postali;

7) nominativi degli autisti operanti la mattina del xx.xx.2000 e documentazione relativa alla movimentazione dei furgoni succitati;

OSSERVA

A parere di questo Giudice, l'istanza in esame, presentata in applicazione della recente legge 7.12.2000 n. 397 in materia di indagini difensive, deve essere dichiarata inammissibile. Per inquadrare esattamente i termini della questione occorre premettere che l'iniziativa della difesa di X e Y risulta esercitata in un procedimento avente ad oggetto un reato a citazione diretta (furto aggravato), e in epoca successiva all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. Trattasi, in altre parole, di un'iniziativa inquadrabile negli schemi delle c.d. "indagini difensive" della difesa, specificamente previste dall'art. 14 della legge 7.12.2000 sopra citata. Si tratta quindi di vedere se e quali limiti esistano all'attività d'indagine del difensore quando - come nel caso di specie - essa risulti esercitata nelle more tra il rinvio a giudizio dell'imputato ed il dibattimento. A parere dello scrivente, la norma-cardine che disciplina la fattispecie ora accennata è rappresentata dall'art. 554 C.p.p. alla stregua del quale, nell'intervallo tra il rinvio a giudizio dell'imputato e la trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento, il GIP è competente a provvedere esclusivamente in materia di misure cautelari e di atti urgenti, valendo per il resto l'opposto principio - conseguente alla logica ispiratrice del processo accusatorio - per cui ogni diverso provvedimento è riservato al giudice competente per il giudizio. Pacifico essendo che le attuali istanze probatorie della difesa non attengano alla materia delle misure cautelari, rimane da stabilire se esse abbiano ad oggetto "atti urgenti". Quest'ultima nozione è fornita dall'art. 467 C.p.p. (che rappresenta l'equivalente dell'art. 554 nei procedimenti di rito collegiale), che definisce urgenti le "prove non rinviabili" al dibattimento, ovverosia quelle prove che, in quanto soggette a concreto pericolo di dispersione, o a sopravvenuta impossibilità di ripetizione, non potrebbero essere utilmente dilazionate fino all'apertura del dibattimento. Orbene, è del tutto evidente che nessuna delle acquisizioni investigative proposte dalla difesa degli imputati è qualificabile come "atto urgente", avendo esse fondamentalmente ad oggetto documenti in possesso di una società (l'Ente Poste SpA) per definizione sempre acquisibili dal giudice del dibattimento. Si potrebbe obbiettare che il sistema processuale così come appena ricostruito verrebbe sostanzialmente a vanificare i poteri di investigazione integrativa pur esplicitamente conferiti al difensore, privandoli, in caso di non spontanea ottemperanza da parte del titolare del mezzo di prova, dell'indispensabile supporto dei poteri autoritativi del giudice. L'obbiezione - in sé e per sé esatta - non determina tuttavia alcuna ingiustificata lesione dei diritti della difesa. In effetti, il diritto alla prova di questa, non tempestivamente azionato nella sede propria delle indagini preliminari, e non azionabile, per quanto si è appena detto, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, potrà sempre essere esercitato, senza alcun pregiudizio, nell'ambito dello stesso dibattimento, proprio a motivo della sua inerenza a mezzi di prova non soggetti a rischio dispersione. Le stesse conclusioni che si sono fin qui siteticamente avanzate valgono anche qualora le istanze di acquisizione probatoria avanzate dalla difesa degli imputati venissero inquadrate - anziché nell'ambito delle facoltà introdotte con la legge 7.12.2000 n. 397 - negli schemi della richiesta di sequestro disciplinata dall'art. 367 C.p.p. che conferisce al GIP il potere di disporre il sequestro richiesto da una delle parti al P.M. e da questo eventualmente negato. Anche tale norma pone infatti, come sbarramento funzionale alla competenza del GIP, il "corso delle indagini preliminari", escludendo perciò che questi possa disporre un sequestro dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza di acquisizione probatoria avanzata dalla difesa di X e Y. Pisa, 8.2.2001

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(Dott. Luca Salutini)