11 - Tribunale Bari, 9 ottobre 1995

La nullita' dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, prevista dall'art. 292, comma 2 ter, c.p.p. (cosi' come modificato dall'art. 9 l. 8 agosto 1995 n. 332), nonche' dagli art. 292 comma 2, lett. c e c bis, e 274 c.p.p. (modificati rispettivamente dagli art. 9 e 3 l. n. 332 del 1995) discende soltanto dalla omessa valutazione - che si rifletta nella motivazione del provvedimento - di tutti gli atti trasmessi al giudice con la richiesta, ovvero allo stesso prodotti dal difensore a norma dell'art. 38 norme att. c.p.p., e non gia' dalla omessa trasmissione, ad opera del p.m., di atti in suo possesso ed a favore dell'indagato.

Tribunale Bari, 9 ottobre 1995

Foro it. 1996,II, 434