18 - Tribunale Lecce, 29 settembre 1993

Ai sensi dell'art. 38 att. c.p.p. non deve ritenersi consentita ai difensori la raccolta diretta delle prove da far valere nel procedimento penale, ma solo la loro ricerca e individuazione al fine di sollecitare il p.m. alla raccolta formale, ovvero all'espletamento dell'incidente probatorio, o, ancora, per poter piu' proficuamente esercitare il diritto alla prova nell'udienza preliminare e dibattimentale, nel rispetto delle relative regole di ammissione e di assunzione. (Fattispecie relativa a verbalizzazione delle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti).

Tribunale Lecce, 29 settembre 1993

Arch. nuova proc. pen. 1993, 746