Non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della l. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione e all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendosi interpretare come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art. 327 bis comma 2 c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro".

Cassazione penale, sez. III, 19 ottobre 2001, n. 43307

Bonaffini

Cass. pen. 2002, 3784 (s.m.)
Giur. it. 2002, 2365 nota (FILIPPUCCI)