Non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della l. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione e all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendosi interpretare come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art. 327 bis comma 2 c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro".
Cassazione penale, sez. III, 19 ottobre 2001, n. 43307 Bonaffini Cass. pen. 2002, 3784 (s.m.)
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