L'ordinanza di rigetto da parte del g.i.p. della richiesta di assumere, con incidente probatorio, ai sensi dell'art. 391 bis comma 11 c.p.p., la testimonianza di soggetto rifiutatosi di rendere, su richiesta del difensore, dichiarazioni scritte o informazioni, ai sensi degli art. 391 bis e 391 ter c.p.p. o che abbia dichiarato di volere essere ascoltata alla presenza del p.m. o durante incidente probatorio, non è soggetta a gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 comma 1 c.p.p.) e l'esigenza di speditezza della procedura, rimanendo altresì esclusa la sua qualificabilità quale provvedimento abnorme, e quindi la possibilità di impugnarla con ricorso per cassazione, dal momento che essa, a prescindere dalla eventuale erroneità della decisione o della relativa motivazione, non può dirsi avulsa dall'intero ordinamento processuale (cd. abnormità strutturale) nè adottata al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi irrimediabile del processo (c.d. abnormità funzionale).

Cassazione penale, sez. III, 9 aprile 2002, n. 20130

Mondadori

Cass. pen. 2003, 2709 nota (FOLLIERI)
Riv. it. dir. e proc. pen. 2003, 1036 nota (BORTOLIN)