È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da un giudice che ha ormai esaurito il proprio potere decisorio, la q.l.c. degli art. 391 bis, 391 ter, 391 octies e 391 decies c.p.p., nella parte in cui prevedono la possibilità per i difensori delle parti private di assumere dichiarazioni e conferiscono alle stesse la medesima valenza di quelle assunte dal p.m., senza prescrivere in capo ai difensori i medesimi obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova stessa, in riferimento agli art. 2, 3 e 111 cost.

Corte costituzionale, 20 giugno 2002, n. 264

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Foro it. 2003, I,2573